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Traiano Camper Club
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Statuto

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                  STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE TRAIANO CAMPER CLUB

                                                        TITOLO I

                                           DENOMINAZIONE - SEDE

ARTICOLO  1

E’ costituita con durata illimitata nel tempo  e nel rispetto  del Codice Civile (titolo II Capo III  art. 36 e segg.) l’Associazione   non riconosciuta  denominata “Traiano Camper Club” di seguito denominata Associazione. L’Associazione ha sede in Casalbore (AV)  alla Via Salvator  Allende n. 5  Codice Fiscale  90005960647. La variazione della sede all’interno del  medesimo Comune  non dovrà intendersi  quale variazione del medesimo statuto.

                                                        TITOLO

                                              II SCOPO-  OGGETTO

ARTICOLO 2

L’Associazione è un centro permanente  di vita associativa a carattere  volontario e democratico la cui attività è espressione  di partecipazione, solidarietà e pluralismo alla vita sociale. L’Associazione non ha  scopo di lucro. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale  durante la vita dell’associazione, salvo  che la destinazione o la distribuzione  non siano imposte dalla legge. L’Associazione può aderire   ad Associazioni del tempo libero e culturale, a Federazioni  nazionali  secondo le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria.

ARTICOLO  3

L’Associazione si propone di: - Favorire , promuovere, organizzare  attività culturali, sportive, ricreative, sociali e       del tempo libero in genere, proporre alle Amministrazioni una adeguata        Programmazione turistica - culturale del territorio.   Creare  strutture  proprie  e      pubbliche  al fine di favorire l’incremento turistico itinerante ( aree attrezzate),     sensibilizzare i soci a un comportamento atto a qualificare l’uso di caravan,       autocaravan e simili nel rispetto dell’ambiente; -         Offrire  servizi  e soggiorni  che i soci riterranno opportuni per il loro tempo libero  e per la loro crescita umana e culturale, con particolare riferimento a : organizzazione di raduni  in  camper su territorio nazionale ed estero;-         Ottenere  da Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in concessione, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio e/o di strutture idonee e utili per i campeggiatori e per la loro gestione.L’Associazione  per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari  e finanziarie che riterrà opportune.L’Associazione potrà, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali,  accedere al fondo europeo, stipulare convenzioni con Enti pubblici, chiedere finanziamenti e contributi a Regioni, Province e ad altri  Enti. 

                                                    TITOLI

                                                   III SOCI 

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci  dell’Associazione  le persone fisiche, le società e gli Enti  che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. La partecipazione dei soci all’elaborazione e gestione dei programmi e delle attività, sarà costantemente favorita dal  Consiglio Direttivo, quale metodo per aumentare la partecipazione interna e per la sua caratterizzazione nella realtà sociale interna. 

ARTICOLO 5

Per divenire socio è necessario  presentare  richiesta  scritta  al Consiglio Direttivo, impegnandosi  ad attenersi  al presente Statuto  e ad osservare  gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione, secondo il criterio del silenzio-assenso. Il Consiglio Direttivo, dopo aver  verificato che gli aspiranti soci siano in possesso  dei requisiti  richiesti,  si pronuncerà  sulla  ammissibilità del nuovo socio nella seduta successiva alla data di presentazione della domanda stessa.  All’atto  dell’ammissione a socio verrà  consegnata  allo stesso  la tessera sociale  con il quale  acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile, ed il nominativo verrà  annotato nel libro soci.  La tessera sociale sarà rinnovata annualmente all’atto del versamento della quota associativa annua. Le società e gli Enti che  intendono  diventare  soci dell’Associazione  dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale. In caso di rigetto  della domanda verrà data motivata comunicazione scritta e l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo  alla sua prima  convocazione ordinaria.  

ARTICOLO  6

La qualifica di socio da diritto:-         a  partecipare  a tutte le attività e manifestazioni promosse dall’Associazione;-         a partecipare alla vita  associativa,  esprimendo il proprio voto in assemblea   anche in ordine  all’approvazione e alle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;-         ad essere eletti membri del Consiglio Direttivo;-         I componenti del nucleo familiare dei soci, comprovati da autocertificazione e situazione di famiglia, potranno usufruire delle agevolazioni riservate ai soci a condizione che i soci stessi versino insieme alla quota sociale di iscrizione un tantum da quantificare di volta in volta dal Consiglio Direttivo. -         La qualifica  di socio non è trasferibile ad altri sia per atto tra vivi che per  mortis causa. 

ARTICOLO 7 

I soci  sono tenuti :-         all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;-         a mantenere irreprensibile condotta civile e morale  all’interno  dell’Associazione;-         Al pagamento  della tessera sociale all’atto dell’iscrizione, e a versare  una quota associativa annuale stabilita in funzione  dei programmi di attività. La quota annuale dovrà essere determinata  annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.                                                                

                                                      TITOLO

                                          IV RECESSO-ESCLUSIONE 

ARTICOLO 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa morte.-         Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per mortis causa e non rivalutabili.-         Il socio può sempre recedere   dall’Associazione se non  ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso  deve essere comunicata  per iscritto al Consiglio Direttivo  e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.  

ARTICOLO 9

L’esclusione del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:-         Che non ottemperi alle disposizioni  del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.-         Che  senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento   della quota   associativa  di iscrizione e  delle quote  associative annuali.-         Che  denigrida l’Associazione, i suoi organi sociali, gli altri soci; che attenta in qualche modo  al buon  andamento dell’Associazione , ostacolando  lo sviluppo  e perseguendo  lo scioglimento; che  commette o provoca  gravi  disordini  durante  le assemblee;-         Che si appropria indebitamente  dei fondi sociali, documenti o altro di proprietà  dell’Associazione;-         Che arreca  in qualunque  modo danni morali o materiali  all’Associazione, ai locali  ed alle attrezzature e durante i raduni. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.Contro ogni provvedimento di esclusione  è ammesso  il ricorso entro trenta giorni, sul  quale decide in  via definitiva  l’assemblea dei soci.I  soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né  hanno alcun diritto sul patrimonio  dell’Associazione.   

                                                         TITOLI

                                 V PATRIMONIO SOCIALE   E BILANCIO 

ARTICOLO 10

Il Patrimonio sociale  ( fondo comune) è  indivisibile ed è costituito da:-         patrimonio  iniziale versato all’atto della costituzione;-         contributi di Enti, Associazioni, Stato, Organismi Internazionali;-         Erogazioni  liberali dei soci e dei terzi;-         lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione;-         beni acquistati con i contributi  versati dai soci;-         Altre entrate  compatibili con le finalità sociali  dell’Associazione anche di natura commerciale;-         Fondi di riserva.

ARTICOLO 11

 E fatto divieto di  distribuire  anche in modo indiretto , utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione  non siano imposte dalla legge; 

ARTICOLO 12

L’esercizio sociale va dal  01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo  redige il bilancio da presentare  all’assemblea dei soci. Il bilancio, o rendiconto, deve essere  approvato  dall’Assemblea  dei soci  entro tre mese dalla chiusura  dell’esercizio. 

                                                       TITOLO

                                     VI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

ARTICOLO 13

Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci;b) il  Consiglio Direttivo;c) il Presidente;e)il  Collegio  dei Revisori  dei Conti. 

ARTICOLO 14

Le assemblee sono ordinarie  e straordinarie. La loro convocazione  avviene  a cura del  Consiglio Direttivo    mediante avviso  contenete  l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.    L’avviso della convocazione, da inviare  almeno otto giorni prima   dell’assemblea,   può  eseguirsi con comunicazione ai soci  mediante pubblicazione sul giornale associativo o sito internet, mediante invio  di lettera semplice , fax,  e-mail  o telegramma o ancora mediante affissione nel locale della sede socialeL’assemblea può essere convocata  nel comune,  dove ha sede l’Associazione, inoltre visto che i soci provengono  da  tutti i Comuni italiani, è possibile convocare l’assemblea  su tutto il territorio nazionale (ITALIA).

ARTICOLO 15

                                     L’ASSEMBLEA ORDINARIA

a)     Approva il bilancio consuntivo;b)    Procede alla nomina  e revoca del Consiglio Direttivo, del  Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, ed altri eventuali organi sociali;c)     Delibera su tutti gli altri  oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati  alla sua competenza  dal presente Statuto o sottoposti  al suo esame dal Consiglio Direttivo;d)    Determina il compenso al presidente  e membri del Comitato Direttivo ed altri eventuali organi sociali;e)     Approva eventuali regolamenti.f)      Delibera sulla responsabilità del Presidente  e membri del Consiglio Direttivo;g)     Delibera sugli altri  oggetti attribuiti dalla legge  alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dalla Statuto per il compimento di atti dei membri del Consiglio Direttivo, ferma  in ogni caso la responsabilità  di questi per gli atti compiuti.h)    L’assemblea ordinaria deve essere convocata  almeno una volta all’anno, entro   i tre mesi   successivi alla  chiusura dell’esercizio  sociale. L’assemblea  si riunisce  inoltre quante volte  il Consiglio Direttivo  lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con  indicazione delle materie  da trattare da almeno 1/5 dei soci.i)       In questi ultimi casi la convocazione deve  aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 16  

                                 L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

a)     Delibera sulle modifiche  dello Statuto, sulla nomina , sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra  materia  espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. b)    L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputa necessaria e ogni qual volta  ne faccia richiesta motivata  almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.  In questi ultimi casi la convocazione deve  aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 17

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie  hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento  della quota associativa. Ogni socio, persona fisica o  entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni socio può essere portatore al massimo di tre deleghe.In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria  sono regolarmente costituite , quanto  sono presenti  o rappresentati   la metà   dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea ordinaria   delibera a maggioranza assoluta, l’assemblea straordinaria delibera  con il voto favorevole  di tanti soci che rappresentano più della metà  dei soci presenti.In seconda convocazione, a distanza  di almeno un giorno dalla prima convocazione,  l’assemblea  ordinaria  delibera sugli oggetti  che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero   dei soci partecipanti e,  l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita  con la partecipazione    di oltre un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi  dei soci  presenti in assemblea.        

ARTICOLO 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare all’Atto Costitutivo e allo Statuto, occorrono  la presenza di almeno tre quinti  dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Articolo 30.          

ARTICOLO 19

L'Assemblea è presieduta dal  Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice–Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa,  da un segretario eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta due terzi dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per non meno di un'ora, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate e tali  verbali dovrà poi essere a disposizione dei soci. 

                                             CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20 

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica  cinque   anni.  E' composto da un minimo di tre  ad un massimo  di cinque membri scelti tra i soci maggiorenni.  Tutti i consiglieri sono rieleggibili.      

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.    

ARTICOLO 22

L'assemblea elegge direttamente il Presidente che diventa automaticamente membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;-       il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.     Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi soci componenti altre funzioni                           attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.     I  componenti del Consiglio Direttivo avranno diritto ad ottenere il  rimborso delle             spese sostenute in ragione della loro carica.

ARTICOLO 23 

I compiti del consiglio direttivo sono:-       formulare i programmi di attività sociale sulla  base delle esigenze  dell’Associazione;-       eseguire  le delibere  dell’Assemblea;-       predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;-       deliberare circa l'ammissione dei soci;-       deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;-       stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;-       curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;-       decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni, Federazioni  od Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.  

ARTICOLO 24 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni qual  volta  lo ritenga necessario il Presidente, e  quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. Gli avvisi di convocazione  che devono  contenere l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione   vanno inviati   a mezzo fax, e-mail o sms. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da almeno due terzi dei consiglieri. In caso di  parità dei voti decide il Presidente. Le riunioni  sono valide anche tramite  skype.    

ARTICOLO 25 

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.  Decade  il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.    

ARTICOLO 26 

Garanti dell'Associazione sono tutti i soci dell'Associazione stessa. Ogni associato può sollevare questioni su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere tramite lettera scritta al presidente il quale avrà il dovere di convocare il consiglio entro quindici giorni.  

ARTICOLO 27  

Qualora l’Assemblea ordinaria  ne decida l’istituzione, Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti  sorteggiati tra coloro che abbiano dato la loro disponibilità, che abbiano i requisiti professionali per poter rivestire tale carica e non ricoprano altre cariche all'interno dell'Associazione. Hanno  il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.  

ARTICOLO 28

I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con   voto consultivo. 

ARTICOLO 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore, sono incompatibili fra loro. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti  durano in carica tre  anni e sono rieleggibili. 

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 30

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria  con il voto favorevole di  almeno  tre  quarti dei soci aventi  diritto al voto. La stessa assemblea che delibera lo scioglimento  nominerà  un liquidatore, scelto anche fra i non soci. L’Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa ha obbligo di devolvere il patrimonio  della stessa, dopo aver  estinto le obbligazioni in essere, ad altra Associazione con finalità  analoghe o ai fini di pubblica utilità,  sentito l’organismo di controllo di cui  all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

                                                      TITOLO

                                     VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice Civile, e comunque alla normativa di cui alla Legge 266/91,  al DLgs 460/97, e alla legge n. 383 del 7.12.2000 e successive modificazioni.Testo Unico  in materia di redditi - come modificato dal Decreto Legislativo 460/1997 e successive modificazioni.

Norme di Comportamento del Camperista e del Campeggiatore 

1) Rispettare gli artt. del Codice della Strada e le eventuali ordinanze comunali.
2) Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare o reflue, o, in loro assenza, scaricare nei posti e nei
luoghi dove è più consono (fa fede la civiltà di ognuno di noi).
3) Parcheggiare all'interno degli spazi riservati alle autocaravan, comunque nel rispetto dell'art. 185 del C.d.S .
4) Lasciare il luogo di sosta o parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato.
5) Non occupare i parcheggi, le aree attrezzate o i piazzali per più di 48 ore o comunque non oltre il tempo consentito.
6) Non stendere panni ad asciugare.
7) Non aprire tende o verande.
8) Non tirare fuori tavoli e sedie per il pranzo nelle aree di parcheggio o nelle piazze.
9) Non poggiare sul suolo con piedini di stazionamento o cavalletti vari.
10) Non ostruire, con l'ingombro del proprio mezzo, strade, garage o marciapiedi.
11) Non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
12) Non turbare la quiete pubblica.

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La storia del Club

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Data di Fondazione: 20 settembre 1997

L’avvento del veicolo ricreazionale motorizzato ha cambiato il modo di vivere la vacanza pleinair, da stanziale con la caravan  a “abitar viaggiando” con il camper. Infatti quest'ultimo, proprio per la sua naturale dote di mobilità, è ritenuto il veicolo più idoneo a interpretare i diversi aspetti del tempo libero.
E proprio il camper è stato l’elemento d'aggregazione di alcuni appassionati camperisti  avellinesi e beneventani che, amanti dell’abitar viaggiando, li ha spinti a costituire il Club “TRAIANO CAMPER CLUB” con sede a Casalbore, un ridente e caratteristico comune della Provincia di Avellino.

 

 
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www.actitalia.it

Affiliato  Federazione A.C.T.Italia
Via Salvador Allende, 5 - 83034 Casalbore  (AV) - Tel/ (+39) 0825.849021
cell. (+39) 339-3587898 / (+39)  348-8025905 - info@traianocamperclub.it